Art. 10 - Stipula del contratto e periodo di prova
1. Al fine delle specifiche attività di ricerca previste, il Rettore stipula con il vincitore apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Nei casi previsti, il vincitore dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto.
3. Il periodo di prova è proporzionale alla durata del contratto ed è calcolato dividendo per 15 il numero dei giorni del contratto stesso. L’eventuale proposta di valutazione negativa compete al Responsabile Scientifico ed è approvata dal Consiglio di Dipartimento. Decorso il periodo di prova - considerati i soli giorni di servizio effettivo - senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.