Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 9 - Chiusura della mobilità

1. Il termine della mobilità deve essere attestato al rientro dalla mobilità rispettando le tempistiche e secondo le modalità previste dai bandi o dalle relative linee guida.

2. Al termine della mobilità, lo/la studente/essa deve essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dal bando/avviso o dalle relative linee guida per avere diritto al riconoscimento delle attività e al contributo finanziario. 

3. Dopo il termine della mobilità non è possibile sostenere presso l’Università degli Studi di Trieste esami già sostenuti con esito positivo nel periodo di mobilità.

4. Dopo il termine della mobilità non è possibile sostenere esami presso l’ateneo estero.