Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 10 - Riconoscimento attività

1. L’università o l’ente ospitante attesta lo svolgimento della mobilità attraverso il Transcript of Records o il Traineeship Certificate o altre modalità previste dai bandi o dalle relative linee guida.

2. L’Ateneo assicura il riconoscimento delle attività svolte durante il periodo di mobilità soltanto se previste nel Learning Agreement. Le attività associabili, per essere riconosciute, devono essere riportate nel piano di studi, presentato secondo le scadenze di Ateneo, fatta eccezione per quanto previsto dalle linee guida per la compilazione del Learning Agreement. 

3. Non è consentito modificare il Learning Agreement al termine del periodo di mobilità, al solo fine di ottenere un diverso riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. Eventuali variazioni devono essere approvate durante la mobilità, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento e dalle linee guida del bando di riferimento.

4. Una volta che il voto è stato registrato nel Transcript of Records, non è consentito allo studente rifiutarne il riconoscimento, anche nel caso in cui il risultato ottenuto non sia considerato soddisfacente. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio, non è ammessa la ripetizione di un esame già sostenuto con esito positivo, anche nell’ambito di programmi di mobilità internazionale.

5. Ai fini del riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte ciascun Dipartimento adotta le proprie tabelle di conversione che vengono pubblicate sul sito web del Dipartimento.

6. La conversione dei voti viene effettuata dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice dello scambio, previo confronto indispensabile con il/la Delegato/a alla mobilità del Dipartimento e/o il Coordinatore/Coordinatrice del Corso di studi.

7. Considerate le maggiori difficoltà che possono derivare dal sostenimento degli esami in lingua straniera e la mancanza, in molti casi, di una corrispondenza biunivoca tra i voti dei due atenei, il voto conseguito all’estero viene convertito nel sistema nazionale applicando il criterio più favorevole allo/a studente/essa.