Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 5 – Learning Agreement

1. Il Learning Agreement non sostituisce il piano di studi, che, se previsto dal corso di studi di appartenenza, va presentato nei termini e secondo le modalità prescritte.

2. Il Learning Agreement è predisposto dallo/a studente/essa, con la supervisione di un/a docente di riferimento, che lo approva e lo firma.          
In caso di mobilità Erasmus per studio il/la docente di riferimento è il Coordinatore/Coordinatrice dello scambio; in caso di mobilità Erasmus per traineeship può essere il/la Delegato/a dipartimentale alla mobilità internazionale, o un/una suo/a delegato/a, o il/la Coordinatore/Coordinatrice del dottorato se la mobilità riguarda uno/a studente/essa del terzo livello. Per le casistiche non riportate si fa riferimento alle linee guida specifiche.

3. Il Learning Agreement va presentato prima della partenza, secondo le tempistiche riportate nelle Linee Guida. 
Durante la mobilità, se necessario, può essere opportunamente modificato per un massimo di una volta a semestre, fatta eccezione per l’eventuale prolungamento della mobilità. La documentazione relativa alla modifica va presentata prima del rientro secondo le tempistiche riportate nelle linee guida.

4. Le attività formative indicate nel Learning Agreement sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio di riferimento. Il riconoscimento di tali attività può avvenire anche in assenza di una corrispondenza puntuale dei contenuti o dell’identità di denominazione tra le singole attività formative e/o tra gruppi di attività formative complessivamente considerate.

5. Le attività formative svolte durante il periodo di mobilità fanno riferimento, in via indicativa, a un carico didattico pari a quello previsto per il proprio corso di studi presso l’Università degli Studi di Trieste per lo stesso arco temporale. Non è obbligatorio che il numero di crediti formativi universitari sia coincidente.

6. È possibile inserire nel Learning Agreement attività didattiche in sovrannumero, nei limiti previsti dai regolamenti vigenti.