Art. 3 - Costituzione e compiti della Commissione
1. La Commissione paritetica valuta le domande di sussidio.
2. La Commissione è nominata dal Direttore amministrativo, sentito il tavolo negoziale, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una volta.
3. La Commissione è composta da quattro membri, di cui due funzionari amministrativi.
4. La Commissione può avvalersi discrezionalmente della consulenza del medico di medicina del lavoro e di un funzionario tecnico di elaborazione dati.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, relativa alla valutazione effettuata dalla Commissione, l’interessato può presentare all’ufficio competente un’istanza, volta a segnalare errori nella valutazione della Commissione stessa.
6. Il Direttore amministrativo, entro 30 giorni dal ricevimento di tale istanza, conferma o modifica, con atto motivato, la valutazione in precedenza effettuata.