Art. 7 - Criteri di assegnazione
1. Ai fini del riconoscimento della rilevanza delle esigenze personali e familiari, si applica il seguente criterio: accoglimento delle domande per le quali la spesa riconosciuta abbia inciso sull'ISEE, come di seguito specificato:
- per importi di ISEE fino a 10.000,00 Euro: la spesa riconosciuta, al netto dello sgravio fiscale, ove previsto, deve avere inciso in misura non inferiore al 2%;
- per importi da 10.000,00 Euro al massimale ISEE, fissato al successivo art. 9, la spesa riconosciuta, al netto dello sgravio fiscale, ove previsto, deve aver inciso, secondo una scala progressiva, come da tabella pubblicata sul sito Intranet di Ateneo, in una misura minima che va dal 2% al 10%.
2. Resta fermo che la spesa minima, per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio, è fissata, comunque, in misura non inferiore a 300,00 Euro (lordo dipendente).
3. Non verranno accolte domande di contributo laddove l’ISEE sia di importo superiore al massimale, di cui all’art. 9 del presente Regolamento.