Art. 8 - Modalità di assegnazione
Modalità di assegnazione
1. Riconosciuta la rilevanza delle esigenze personali e familiari del dipendente, ai sensi degli artt. 4 e 5, il contributo è calcolato come di seguito:
- per importi di ISEE fino a 10.000,00 Euro: contributo pari al 100% della spesa riconosciuta;
- per importi da 10.000,00 Euro al massimale ISEE di cui all’art.9: contributo di importo decrescente, ricompreso tra il 100% e lo 0% , della spesa riconosciuta.
2. La Commissione, al fine di accogliere un maggior numero di istanze, ha la facoltà di ridurre gli importi dei contributi, come sopra calcolati, nei limiti dello stanziamento annuale.
3. Qualora l’importo del contributo risultasse inferiore a 50,00 Euro (lordo dipendente), non si procede alla corresponsione del sussidio.