Art. 3 - Principi e vincoli
La promozione o la partecipazione dell'Università alle strutture di cui all’art. 2 deve conformarsi ai seguenti principi:
- elevato livello scientifico delle attività;
- congruità dell’eventuale apporto economico a carico dell’Università;
- disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
- salvaguardia della posizione scientifica dell'Università, all'interno della composizione degli organismi collegiali;
- destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
- espressa previsione, nello Statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell’Università, in occasione di aumenti di capitale;
- esclusione del concorso dell'Università nel ripiano di eventuali perdite e limitazione delle stesse in ordine alla quota di partecipazione;
- assenza di situazioni di conflitto d’interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta, con le attività dell’Università (*).
Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della L. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. l’Università non può costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
E’ fatta salva la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’art. 6, comma 9 della legge 30.12.2010, n. 240.
Ai sensi dell’art. 14, comma 5 della L. 175/2016, l’Università non può, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile , sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.
L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle vigenti devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti, di cui al precedente comma.
Ove prescritto dalla normativa vigente, la delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.
(*) Si configura una situazione di conflitto d’interessi quando la struttura esterna compia azioni o assuma comportamenti che procurino un vantaggio a danno dell’immagine e/o gli interessi dell’Università o penalizzi la sua attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico.