Art. 5 - Nomina e attribuzioni dei rappresentanti
Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, ove previsto, designano, su proposta dei Dipartimenti interessati, i rappresentanti dell’Università negli organi collegiali delle strutture di cui al precedente art. 2.
In caso di mancata indicazione, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione provvedono autonomamente.
In caso di strutture di rilevanza generale, per l’Università, si applica il comma precedente.
I rappresentanti dell’Università sono tenuti a:
1) consegnare all’ufficio competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno:
- una relazione sulle attività svolte dalle strutture, utilizzando lo schema - Allegato A, che evidenzi i benefici derivanti per l’Università ovvero le criticità registrate, al fine di potere consentire agli organi di governo dell’Università la valutazione per un eventuale recesso;
- copia del documento di previsione economico-finanziaria per l’anno in corso;
- copia delle delibere delle strutture.
Nel caso di particolari esigenze, i termini di cui sopra potranno essere estesi di 30 giorni;
2) trasmettere all’ufficio competente i bilanci consuntivi, entro il 31 maggio di ciascun anno, o comunque entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione;
3) richiedere l’autorizzazione dei competenti organi di governo dell’Università, tramite l’ufficio competente, per potere deliberare sugli atti di maggiore rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali: acquisti consistenti, atti di costituzione in giudizio, incrementi delle quote di partecipazione, modifiche di Statuto o di patti parasociali ovvero per potere assumere ulteriori oneri, rischi, prestazioni e/o obbligazioni;
4) assicurare tempestivamente all’ufficio competente tutte le informazioni richieste, in ordine ad adempimenti di natura normativa ovvero esigenze di controllo e monitoraggio.
Nel caso i rappresentanti dell’Università non si attengano alle suddette linee di comportamento, compete al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione valutare la revoca del mandato di rappresentanza.