Art. 6 - Apporto economico e proventi
L’Università può partecipare alle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive anche con apporto economico.
Eventuali quote e/o contributi annuali sono posti a carico della/e struttura/e dipartimentale/i di afferenza del proponente/i, fatta eccezione per la partecipazione a strutture dichiarate d’interesse generale, per l’Università, con deliberazione degli organi di governo della medesima.
Al fine di liquidare le quote associative e/o i contributi annuali statutariamente dovuti, l'Ufficio competente, dovrà acquisire le prescritte relazioni dei rappresentanti dell’Ateneo presso gli enti esterni.
Contestualmente all’acquisizione delle relazioni, l'Ufficio competente provvederà ad accertare:
- che non esistano debiti da parte dell’ente partecipato nei confronti dell’Ateneo: in tal caso verrà bloccato il pagamento della quota solo nei confronti di tali enti;
- che non esistano pignoramenti presso terzi su quote dovute dall’Ateneo;
- l’insussistenza di ogni altra causa ostativa al pagamento prevista dalla legge;
e tempestivamente ne comunicherà gli esiti alla Commissione, di cui al successivo art. 11.
La Commissione provvederà ad esaminare le relazioni pervenute e ad emanare un parere obbligatorio non vincolante. Sulla base di tale parere, l'Ufficio competente provvederà ad operare una valutazione preliminare, che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
In caso di valutazione positiva, questa avrà valore di nullaosta al pagamento delle quote associative e/o dei contributi statutariamente dovuti per l’anno successivo.
In caso di valutazione negativa, competerà al Consiglio di amministrazione considerare, entro i termini previsti, l’ipotesi di recesso dai relativi enti esterni partecipati.
Compete al Consiglio di Amministrazione definire la destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività delle strutture dichiarate d’interesse generale.