Art. 3 - Interconnessione delle RLS al SIRA, alle Reti Metropolitane e Regionali, alle Reti della Ricerca e all'Internet
1. L'Università assicura la connessione di ogni RLS delle Strutture al SIRA pianificando i collegamenti e le bande trasmissive previste in base alle esigenze della Struttura e alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione, stabilendo, qualora necessario, le bande massime di utilizzo verso i collegamenti metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali. Nell’adempimento di tale finalità, l’Università si avvale anche di progetti di ricerca di Ateneo o svolti in collaborazione con altri Enti.
2. Nessuna Struttura può attivare connessioni autonome delle proprie RLS con quelle di altre Strutture, se non concordate ed approvate preventivamente dal GESTORE.
3. La connessione tra Enti esterni o ospitati dall’Ateneo e la rete di Ateneo va valutata in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente e alla struttura organizzativa dello stesso. I rapporti con Enti esterni vanno valutati dal delegato del Rettore e devono usualmente essere sottoposti ad approvazione degli Organi accademici.