Art. 10 - Accessi alla rete dall’esterno
1. L'Ateneo, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, mette a disposizione del personale docente, tecnico-amministrativo nonché degli studenti, per tramite del GESTORE, adeguati dispositivi per un numero di accessi. Modalità e procedimenti sono determinati da un regolamento emesso dal GESTORE, sentita la Divisione per gli affari tecnici ed edilizi.
2. Qualora una Struttura intenda intraprendere soluzioni autonome di fornitura di accesso remoto, il Direttore della stessa deve darne preventiva comunicazione scritta al GESTORE e all'NSI, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni e/o utilizzi illeciti attraverso linea commutata, ed allegando estratto del Verbale del Consiglio della Struttura che ne evidenzi l'approvazione del Consiglio stesso. L'attività può essere intrapresa solo a seguito del riconoscimento da parte dell'NSI dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate.