Art. 5 - Referenti di Struttura
1. Il Direttore di ogni Struttura comunica al Direttore del GESTORE, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i nominativi del referente tecnico di Struttura e del suo sostituto per le problematiche di rete. Il referente o il suo sostituto possono afferire anche ad altre Strutture.
2. I referenti vengono periodicamente istruiti ed aggiornati mediante corsi organizzati dal GESTORE. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. L'istruzione e l'aggiornamento su temi di limitata entità e difficoltà viene fatta mediante comunicazione via rete.
3. È compito dei referenti conoscere la topologia del cablaggio ed i nominativi dei responsabili e/o gestori dei vari elaboratori in rete.
4. Il GESTORE scambia con i referenti di Struttura gli avvisi relativi alle interruzioni di rete, alle problematiche di sicurezza, all'attivazione/sospensione di servizi o dispositivi.
5. I referenti costituiscono il punto di riferimento a livello di Struttura per la diffusione delle informazioni di interesse dell'utenza.
6. I referenti devono poter accedere in caso di necessità ai locali delle Strutture dove sono installati apparati connessi alla propria RLS o dove comunque è presente una qualsiasi parte della RLS, anche se non usata correntemente da alcun utente o non connessa ad alcun apparecchio.