Art. 11 - Registro di protocollo
1. Gli elementi del protocollo devono essere annotati in un apposito registro, denominato “registro di protocollo”.
2. Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede circa la data e l’effettivo ricevimento e spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti.
3. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità, di tutela della riservatezza e di accesso previste dalla normativa vigente.
4. Il registro di protocollo ha cadenza annuale, cioè inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
5. In presenza del protocollo informatizzato, al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle registrazioni, ogni struttura provvede quotidianamente alla stampa del registro giornaliero di protocollo.
6. Entro il mese di gennaio, ogni struttura provvede alla stampa del registro di protocollo dell’anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, allo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell’anno precedente.
7 Al fine di mantenere anche su supporto cartaceo traccia della modifica degli elementi accessori del protocollo, intervenuta per effetto della gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi, ogni struttura effettua entro il mese di gennaio la stampa e la rilegatura del registro di protocollo relativo al quinto anno antecedente