Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
        TITOLO I VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI
      
  Articolo 4 Valutazione dell’attività di ricerca
1. La valutazione dell’attività di ricerca si considera positiva se, nell’ultima rilevazione utile, il docente risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR.