Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240
TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al Titolo II sono rivolte:

-     ai professori nominati ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 6, legge n. 240 del 2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122;

-     ai professori e ai ricercatori già in servizio all’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, al compimento del triennio di effettivo servizio, individuato in base all’annualità della classe triennale che, a seguito di transizione, si va ad occupare secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1, al D.P.R. n. 232 del 2011;

-     ai soggetti che sono entrati nel sistema universitario in base a chiamate dirette ai sensi della legge n. 230 del 2005, con procedure successive all’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con riferimento alla valutazione dell’attività didattica di cui all’articolo 8 comma 2:

-     con riguardo agli anni accademici precedenti all’a.a. 2016/2017, l’assolvimento del compito didattico viene valutato in relazione ai compiti didattici affidati dal/i Dipartimento/i;

-     con riguardo agli anni accademici precedenti all’a.a. 2017/2018, l’attribuzione del compito didattico e il relativo assolvimento vengono certificati dal Direttore del Dipartimento, in base alla documentazione in suo possesso;

-     nell’ambito delle Scuole mediche di specializzazione, dei Pre-corsi e dei Dottorati di ricerca, in particolare quelli in convenzione, nonché dei Corsi di Studio inter-ateneo, quando siano in sede amministrativa diversa dall’Università di Trieste, qualora non risulti applicabile la disciplina di cui all’articolo 8 comma 2, le ore di didattica frontale formalmente affidate dal Dipartimento dovranno risultare certificate a mezzo di registri cartacei depositati presso il Dipartimento di afferenza del docente.