Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, L.240/2010

Art. 4 - Definizione criteri per la premialità di cui all’art. 3

a)    Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore di concerto con il Direttore Generale, sulla base della consistenza del Fondo per la premialità, individua le quote da destinare alla premialità prevista dall’art. 3, rispettivamente alle lettere:

a)    compenso aggiuntivo a professori e ricercatori (Fondo premialità del personale docente)

e

b) risultati conseguiti dal personale tecnico amministrativo (Fondo premialità del personale TA).

b)    Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce almeno ogni due anni, le tipologie di incarichi previsti dall’art. 3, lett. a) oggetto di premialità, i relativi compensi e l’eventuale soggetto che ne attesta lo svolgimento.

In prima applicazione, le tipologie di incarichi svolti dai docenti e ricercatori, oggetto di compenso premiale, sono riportate nell’allegato n. 1.

c)    Non possono essere affidati e riconosciuti, ai sensi del presente regolamento, incarichi di natura professionale.