Art. 2 - Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità
1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
a) derivanti da finanziamenti pubblici o privati, per una quota corrispondente al prelievo previsto dalla regolamentazione di Ateneo sulla gestione dei progetti istituzionali nazionali e internazionali;
b) derivanti da una quota dei proventi delle attività conto terzi (art. 12 del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi);
c) eventualmente assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240);
d) derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti dell’Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010);
e) derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
f) eventualmente stanziate dall’Ateneo per gli ulteriori impegni di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico (art.1, comma 16 della legge 230/2005);
2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo per la premialità di cui ai commi precedenti in assenza di previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o dal finanziatore, attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.