Art. 5 - Modalità e criteri di attribuzione dei compensi
I compensi aggiuntivi, per gli incarichi di cui al precedente art. 4, lett. a), sono attribuiti a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, con cadenza annuale, con provvedimento rettorale, su proposta del Dipartimento o di altra struttura responsabile dell’attività, nel momento in cui l’attività stessa si è conclusa e, nel caso di finanziamento esterno, all’effettiva disponibilità delle risorse in termini di consistenza di cassa.
Gli incentivi riguardanti l’art. 3, lett. b) sono attribuiti al personale tecnico amministrativo con i criteri fissati dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo.
Sono esclusi dall’attribuzione dei compensi i professori e ricercatori che nell’anno precedente abbiano conseguito una valutazione negativa, secondo quanto previsto dalla regolamentazione di Ateneo, nell’anno di attribuzione del compenso.
È escluso dall’attribuzione dei compensi aggiuntivi il personale che nei tre anni solari precedenti all’attribuzione del compenso aggiuntivo abbia commesso violazioni del Codice di Comportamento o abbia subito sanzioni disciplinari, che nel caso dei professori e dei ricercatori, siano diverse dalla censura.
Qualora il compenso non sia attribuito per mancanza dei requisiti richiesti, la somma non erogabile sarà destinata nuovamente alla struttura proponente, fermo restando l’impossibilità di corresponsione della medesima in alcuna forma direttamente al soggetto interessato.
Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
Limitatamente ai compensi e premi relativi al Fondo premialità destinato ai docenti e ricercatori è consentita l’opzione per la trasformazione del compenso in fondi di ricerca, da trasferire al proprio Dipartimento di afferenza, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.
I compensi di cui al presente regolamento concorrono alla determinazione del limite previsto dall’art. 13 del Regolamento relativo ai contratti stipulati per conto terzi. e, qualora rilevante, del limite previsto dall’art. 6 del Regolamento gestione progetti istituzionali nazionali e internazionali.