Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, L.240/2010

Art. 4 - Destinazione delle quote e individuazione degli incarichi

  1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore di concerto con il Direttore Generale, sulla base della consistenza del Fondo per la premialità, individua le quote da destinare alla premialità prevista dall’art. 3, rispettivamente alle lettere:

    a) compenso aggiuntivo a professori e ricercatori (Fondo premialità del personale docente)

    b) risultati conseguiti dal personale tecnico amministrativo (Fondo comune di Ateneo-attività indirette).

  2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore o delle strutture interessate, definisce periodicamente, le tipologie di incarichi previsti dall’art. 3, lett. a) oggetto di premialità, i relativi compensi e l’eventuale soggetto che ne attesta lo svolgimento.

    In prima applicazione, le tipologie di incarichi svolti dai docenti e ricercatori, oggetto di compenso premiale, sono riportate nell’allegato n. 1.

  3. Non possono essere affidati e riconosciuti, ai sensi del presente regolamento, incarichi di natura professionale.