3. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: ambiti e caratteristiche
Ai sensi del Dlgs 231/2007, le pubbliche amministrazioni devono garantire il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e una collaborazione attiva con la UIF, che si concretizza nella segnalazione delle operazioni sospette, nei seguenti ambiti, sia relativamente all’amministrazione attiva che a quella di controllo:
a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
b) Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Per quanto riguarda i caratteri delle operazioni da segnalare, l’art. 35 del citato Dlgs 231/2007 prevede che:
“I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti (…)”.