Ripartizione del fondo di incentivazione per l'attività di coordinamento tecnico amministrativo, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo delle opere di edilizia universitaria - art. 11 L.R. 14/02
Art. 14 - Attribuzione della quota d’incentivazione per il collaudo delle opere
La quota d'incentivazione di cui all'art. 7 prevista per il Collaudatore dei lavori, pari al 2,00% del fondo d’incentivazione è attribuita al Collaudatore, formalmente incaricato, ovvero al Direttore dei lavori che firma il certificato di regolare esecuzione delle opere.
Nel caso di nomina di una commissione di collaudo i componenti comunicheranno le relative quote spettanti a ciascun membro della commissione, nel limite massimo complessivamente stabilito nel 2,00% del fondo d’incentivazione.