Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale
1. Per i procedimenti attivati d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unità organizzativa competente ha notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di dieci giorni, comunicazione al richiedente e per conoscenza al superiore diretto, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle procedure concorsuali.