Art. 1 - Principi
1. L’Università degli Studi di Trieste, d’ora in avanti Università, organizza la propria attività amministrativa in base ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, legalità, semplificazione e responsabilità, uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia e, in particolare, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’ Università assicura il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 e dal presente regolamento, nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 in materia di privacy.
3. L'Università, al fine di conseguire maggiore efficienza nella propria attività, utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati, garantendo l’accesso, la circolazione e lo scambio dei dati e delle informazioni, l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche vigenti.
4. L’Università promuove le intese e gli accordi per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e adotta i provvedimenti necessari per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso
5. L’Università attiva adeguati processi di semplificazione, al fine di:
a) snellire l'attività procedimentale;
b) ridurre il numero dei procedimenti amministrativi e dei sub procedimenti;
c) ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti, uniformando i tempi di conclusione per procedimenti tra loro analoghi;
d) regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso uffici e servizi diversi.