Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste
Art. 2 - Strutture
Le strutture di cui all’art. 1 possono di volta in volta assumere le forme consentite dalla legge ovvero:
a) centri interuniversitari;
b) associazioni con o senza personalità giuridica;
c) fondazioni;
d) consorzi;
e) società consortili;
f) società di capitale;
g) enti di diritto pubblico;
h) e altri modelli consentiti.