Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti
1. All’esito della valutazione comparativa di cui all’articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua fino ad un massimo di tre candidati idonei allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura. Qualora i posti da attribuire siano più di uno, il numero massimo degli idonei è proporzionalmente aumentato.
2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dai giudizi espressi su ciascun candidato, sintetizzati in una motivata relazione finale, che ne costituisce parte integrante e necessaria.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.
4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.
5. I criteri di valutazione e il provvedimento rettorale che accerta la regolarità degli atti della commissione sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo.