Art. 10 - Avvio della procedura valutativa
1. La copertura di posti di ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente e successivo alla l. 79/2922), viene approvata in conformità al Titolo I del presente regolamento nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale.
1-bis. Ai sensi del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, si intendono:
- per ricercatori di tipo b (RTDb) i ricercatori di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), del suddetto Regolamento;
- per ricercatori di tipo c (RTT) i ricercatori di cui all’art. 2, comma 3, lettera c), del medesimo Regolamento;
2. L’amministrazione universitaria comunica ai ricercatori di tipo b (RTDb) in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente alla l. 79/2922), l’avvio della procedura, invitandoli a produrre, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la documentazione utile ai fini della valutazione.
3. I ricercatori di tipo c (RTT) in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, presentano l’istanza per la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia con le modalità indicate dall’Ateneo. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’art. 16.