Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo III Procedura di chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 12-bis Criteri generali per la valutazione dei candidati ai sensi dell’articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 1658/2024

1. La disciplina del presente articolo si applica ai ricercatori di tipo c (RTT) i cui contratti siano stati stipulati a far data dal 30 ottobre 2024.

2. Il ricercatore è valutato con riguardo all’attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:

- del contratto di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato, qualora previsto dalle disposizioni in merito.

3. La valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall’art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

4. Nell’ambito di valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) impegno e livello di continuità dell’attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;

b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall’ateneo;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell’ateneo posti a servizio degli studenti;

d) quantità e qualità dell’attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;

e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

5. Nell’ambito di valutazione dell’attività di ricerca scientifica, si prendono in considerazione:

a) l’organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell’open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;

b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall’art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell’ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell’università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;

e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

6. Nell’ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.

7. Sono valutate inoltre la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall’attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all’oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l’accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l’intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell’attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

8. La Commissione determina i criteri per la valutazione e l’argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche in modalità telematica, nell’ambito del gruppo scientifico disciplinare che ricomprende il settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.