Art. 9 - Proposta e approvazione della chiamata
1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato di cui all’art. 8, comma 1, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento motivatamente deliberi di non proporre la chiamata del candidato indicato ai sensi dell’art. 8, comma 1, ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all’approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva. Sono fatte salve le richieste di copertura ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente legge 29 giugno 2022, n. 79).