Articolo 16 – Valutazione anticipata per i titolari di contratti RTT
1. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario di tipo a (RTDa) e che stipulano un contratto da ricercatore di tipo c (RTT) è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni.
2. Nei casi di cui al primo comma, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
3. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della l. n. 240/2010 (testo previgente l n. 79/2022), e che stipulano un contratto da ricercatore di tipo c (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.