Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI

Art. 13 - Commissione di ripartizione

1. Il piano di riparto è redatto da una commissione costituita da un rappresentante per ogni gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, dal Presidente del Consiglio degli Studenti o, in caso d’impossibilità, da un Vicepresidente, e da uno dei rappresentanti nel Comitato degli Studenti dell’A.R.Di.S.S. nominato dal Consiglio degli Studenti.
2. Presiede la commissione il Presidente del Consiglio degli Studenti o un Vicepresidente, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Funge da segretario verbalizzante un Consigliere designato dal Consiglio degli Studenti. Egli non ha diritto di voto, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, e redige il verbale dei lavori che riporti:
a) le valutazioni attribuite a ogni attività proposta che comprendano i singoli voti espressi in forma numerica da 1 a 10 per ciascun criterio di valutazione previsto dall’art. 16 comma 4 del presente regolamento e la media aritmetica dei voti espressi per ciascun criterio di cui all’art. 16 comma 4;
b) le motivazioni delle proposte di finanziamento, dell’eventuale esclusione del richiedente e dell’eventuale mancato finanziamento di singole attività o di singole voci di spesa di singole attività.
4. Ciascun gruppo consiliare del Consiglio degli Studenti nomina un rappresentante in seno alla commissione di riparto entro il 20 ottobre. In mancanza di nomina, sarà rappresentante in seno alla commissione il capogruppo. Ciascun rappresentante di ciascun gruppo consiliare ha diritto di parola e di voto durante i lavori, nonché di fare inserire proprie note scritte nel verbale.
5. Il Presidente del Consiglio degli Studenti, qualora si trovi nella condizione di cui all’articolo 7, comma 1 lettera b), è sostituito nella commissione da un Vicepresidente. Se ambedue i Vicepresidenti incorrono in analoga incompatibilità, il Presidente è sostituito nella commissione da un Consigliere scelto dal Consiglio degli Studenti, non facente già parte della commissione di riparto.
6. La commissione tiene la prima riunione nella settimana seguente la scadenza dei bandi e provvede a redigere il piano di riparto entro un mese e, comunque, in tempo utile affinché esso sia sottoposto entro la seduta del mese successivo al Consiglio degli Studenti.
7. Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. In caso di parità di voti in prima deliberazione, si procede a una seconda votazione in cui vota anche il Segretario della Commissione. È valida la deliberazione che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.