Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
        Titolo 1 - FINALITA' E DESTINATARI
      
  Art. 8 - Attività delle associazioni studentesche ammesse al finanziamento
1. Possono essere ammesse al finanziamento, senza distinzioni di ordine politico, culturale o confessionale, attività che si configurino nelle seguenti tipologie:
a)	Editoriali;
b)	Radiofoniche;
c)	Audiovisive e telematiche;
d.	Conferenze e seminari;
e)	Mostre;
f)	Rappresentazioni teatrali, corali e musicali;
g)	Attività di scambio culturale;
h)	Attività formative ed integrative della didattica;
i)	Attività sportive;
j)	Attività aggregative;
k)	Feste universitarie;
2. Le attività devono essere aperte a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Trieste, a qualsiasi dipartimento essi afferiscano, pena l’esclusione delle stesse.