Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI

Art. 20 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di riparto

1. Il Presidente della commissione provvede a inviare il piano di riparto, i verbali delle singole riunioni e quello conclusivo della commissione di ripartizione e il verbale dell’assemblea di cui all’art. 19 a tutti i membri del Consiglio degli Studenti entro quattro giorni lavorativi dalla conclusione dei suoi lavori e comunque entro la convocazione del Consiglio degli Studenti del mese successivo.
2. Il Consiglio degli Studenti adotta la delibera sul piano di riparto e sulle attività da finanziare non prima di cinque giorni lavorativi dall’invio ai consiglieri della proposta della commissione di ripartizione.
3. Il Consiglio degli Studenti può emendare con delibera motivata il piano di riparto solamente nei seguenti casi:
a) Errore materiale presente nel piano di riparto;
b) Indebita ammissione o esclusione di un partecipante al bando;
c) Violazione di norme di legge o di disposizioni del presente regolamento.
4. Qualora vi sia stata un’erronea applicazione dei criteri di riparto che emerga anche dalle valutazioni riportate sui criteri fissati dall’art. 16, comma 4 del presente regolamento, il Consiglio degli Studenti, su proposta motivata di almeno un consigliere, può emendare con delibera motivata il piano di riparto modificando le valutazioni di una o più attività palesemente divergenti con le valutazioni riportate in attività simili.