Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI
Art. 15 – Valutazione di ammissibilità di gruppi e associazioni
1. La commissione di ripartizione valuta poi l’ammissibilità alla ripartizione delle associazioni e dei gruppi che hanno presentato domanda, verificando i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. La commissione provvede altresì a chiedere ai delegati l’eventuale integrazione della documentazione, di cui all’articolo 10, comma 8 e all'articolo 11.