Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI

Articolo 16 - Criteri di valutazione delle attività e graduatoria degli assegnatari di fondi

1. Le attività finanziabili con i fondi di cui al presente regolamento sono valutate e poste in una graduatoria al fine di stabilire la priorità del finanziamento delle stesse. Le domande relative ad attività editoriali sono poste in una graduatoria separata in base ai criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
2. La graduatoria è stilata e pubblicata dalla commissione riparto fondi con le tempistiche di cui all’articolo 13, comma 6 del presente regolamento.
3. La graduatoria è redatta in base ai seguenti criteri numerici per un massimo di 1000 punti:
a) Storico-Formale: sono assegnati
i. Fino a 200 punti in base alla valutazione della correttezza e completezza formale della domanda nonché della presentazione della stessa nei tempi e modi previsti dal presente regolamento;
ii. Fino a 200 punti in base allo storico dell’associazione o lista. Nel caso di presentazione di domanda da parte di gruppi questi punti rientreranno nella valutazione della forma e presentazione della domanda.
b) Valutazione dell’attività in esame: sono assegnati
i. Fino a 600 punti in base alla media dei voti attribuiti da 1 a 10 dai componenti della commissione riparto fondi in base ai criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
4. I criteri a cui la commissione riparto fondi si attiene nella valutazione delle singole attività sono:
a) Storico della partecipazione della popolazione studentesca all’evento, solo in caso di evento riproposto;
b) Numero degli studenti potenzialmente coinvolti in considerazione del luogo di svolgimento dell’attività e dell’obbligatorietà di tesseramento presso l’associazione organizzatrice;
c) In caso di riproposizione, valutazione delle edizioni precedenti o iniziative simili;
d) Eventuale previsione di introiti del soggetto organizzatore a seguito dell’iniziativa.
e) Qualità dell’iniziativa anche in relazione alle spese preventivate.
f) Per le sole domande relative ad attività di cui all’art. 8, comma 1, lettera g) “Attività di scambio culturale”, dovranno essere allegati i criteri di selezione dei candidati uscenti. Tali criteri rientreranno nei parametri di valutazione della domanda.
5. Le domande relative ad attività editoriali, devono essere redatte in modo che siano rispettati i seguenti standard minimi che saranno valutati a cura della commissione di riparto:
a) Frequenza mensile dei numeri per un minimo di 6 numeri per ogni anno;
b) Numero minimo di 12 facciate (copertina inclusa) per numero, in formato A4 a colori;
c) Numero minimo di 400 copie per ogni numero;
d) Le tematiche trattate devono ricoprire tutte le sedi dell’Università degli Studi di Trieste;
e) Ogni numero deve essere condiviso anche in formato pdf, almeno tramite il Consiglio degli Studenti che provvederà a pubblicarlo nel sito dell’Università;
f) La pubblicità è ammessa previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio degli Studenti, limitatamente al 30% della sola prima pagina;
g) L’attività può essere svolta da studenti dell’Università degli Studi di Trieste e l’eventuale collaborazione di soggetti terzi è ammessa solo nel limite di una pagina;
h) Presenza di uno spazio per l’informazione riguardo alle attività del Consiglio degli Studenti nella misura del 40%;
i) Distribuzione del giornalino in ogni sede didattica dell’Università degli Studi di Trieste, anche con la collaborazione del Consiglio degli Studenti.
6. Per le attività editoriali, la commissione di ripartizione valuta:
a) Correttezza e completezza formale della domanda nonché della presentazione della stessa nei tempi e modi previsti dal presente regolamento;
b) Struttura generale del giornalino, tramite la presentazione di un facsimile di un numero;
c) Varietà degli argomenti trattati ed eventuali rubriche.
7. Il Consiglio degli Studenti si riserva di deliberare, anche in corso di svolgimento dell’attività editoriale, previa mozione motivata presentata da un Consigliere del Consiglio degli Studenti, la proposta di revoca dei fondi in caso di gravi mancanze e violazioni di legge o di disposizioni del presente regolamento da parte del soggetto beneficiario dei fondi.