Missioni

Art. 12 - Anticipazioni delle spese di missione

1.Il personale incaricato ad effettuare una missione, ha facoltà di richiedere un’anticipazione pari al 75% del trattamento complessivo.
2. La richiesta di anticipazione per missioni sul territorio nazionale può essere soddisfatta, solamente se riporta il costo delle spese previste per viaggio, albergo e pasti. La richiesta deve essere inoltrata con un congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della data di inizio della missione) salvo casi eccezionali e di urgenza dimostrati. In caso di missione estera l’anticipo, per la parte “diaria”, non può essere superiore alla quota esente.
3. Il personale, che ha richiesto ed ottenuto l’anticipo in questione, è tenuto, una volta terminato l’incarico di missione, a far pervenire con la massima tempestività e comunque non oltre 20 giorni dall’effettuazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione.
4. Coloro che, ottenuta l’anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione dell’anticipo ricevuto entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto avere inizio la missione. In caso contrario si provvede d’ufficio, per i dipendenti, al recupero dell’importo anticipato mediante trattenuta sullo stipendio.
5. Nel caso in cui il dipendente, per ragioni di servizio, di salute, o per altri gravi motivi debitamente documentati e motivati con dichiarazione personale, non possa recarsi in missione, eventuali spese di viaggio o di iscrizione ai corsi da lui già sostenute e per le quali non sia stato possibile ottenere il rimborso da parte del fornitore di servizi, ovvero le eventuali penali applicate, saranno a carico dell’Ateneo.