Art. 3 - Incarico della missione
1. L’incarico e/o l’autorizzazione ad effettuare la missione, con contestuale approvazione del Responsabile di budget del centro ordinatore di spesa o delegato, sono conferiti:
per le missioni gravanti sui fondi dell’Amministrazione centrale:
dal Rettore, per il personale docente e ricercatore e per i collaboratori esperti linguistici
dal Direttore Amministrativo, per il personale tecnico – amministrativo;
per le missioni gravanti sui fondi propri di Centri di spesa autonomi e non:
dal Direttore del Centro di spesa , per tutto il personale docente, ricercatore, amministrativo e tecnico afferente al Centro stesso ai fini della missione.
2. Per le missioni, la cui spesa gravi su fondi di ricerca, l’incarico viene conferito dal titolare dei fondi; lo svolgimento della missione è però subordinato all’autorizzazione del Direttore del Centro di spesa autonomo e non, il quale deve accertarsi della copertura della spesa.
3. Al momento dell’autorizzazione va verificata: la copertura di spesa e l’interesse esclusivo dell’Università, nonché la congruità fra l’oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati.
4. L’autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca (art. 17 DPR 382/80 e art. 8 della L. n. 349/58, richiamato dal 1° comma dell’art. 34 del DPR 382/80) non costituisce di per sé preclusione alla corresponsione di trattamenti di missione, nella misura del rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.
5. L’incarico e l’autorizzazione a compiere la missione devono risultare da apposito provvedimento scritto, predisposto prima che abbia inizio la missione stessa.
6. Nel provvedimento, di cui al precedente comma, devono risultare i seguenti elementi:
nome e cognome;
qualifica, livello e classe stipendiale;
località di missione;
giorno e ora presunti di inizio e di fine missione;
oggetto della missione;
mezzo di trasporto da utilizzare (con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari);
fondo sul quale far gravare la spesa;
attestazione dell’interessato che la missione non comprometterà il regolare svolgimento dell’attività istituzionale.
7. Il giorno e l’ora di inizio e fine della missione devono risultare da una dichiarazione dell’interessato, da apporre in calce alla richiesta di liquidazione.
8. Il personale inviato in missione all’estero deve indicare il momento dell’attraversamento della frontiera italiana in uscita ed in entrata.
9. Per le missioni routinarie, didattiche e di servizio, gravanti sui fondi dell’Amministrazione centrale, l’autorizzazione è implicita e contestuale all’affidamento dell’in-carico.
10. E’ fatto obbligo di trasmettere tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della missione, sottoscritta dal Preside di Facoltà, in caso di missioni didattiche, e dal Direttore amministrativo, in caso di missioni di servizio, entro il mese successivo allo svolgimento della missione stessa (nel caso di missioni effettuate nel mese di dicembre entro il giorno 5 gennaio).
11. In caso di missione per attività didattica, presso le sedi dell’Ateneo in altre località in ambito interregionale, avranno diritto al rimborso delle spese i soli docenti la cui afferenza ai fini di docenza, stabilita con documento ufficiale della Facoltà, sia diversa dalla località di trasferta. Diversamente, la discriminante ai fini della determinazione del trattamento di missione spettante è l’abituale dimora del prestatore.