Missioni

Art. 9 - Rimborso spese di vitto e alloggio

1. Il riconoscimento delle spese di vitto avviene nei limiti della normativa vigente, ed è subordinato alla presentazione della fattura, della ricevuta o dello scontrino fiscale (quest’ultimo controfirmato dall’incaricato alla missione) o da altro documento valido all’estero.

2. Sono rimborsati gli scontrini fiscali, relativi a consumazione di pasti o spuntini, fino all’importo massimo previsto in base alla durata della missione.
3. Qualora il personale incaricato abbia maturato il diritto alla consumazione di due pasti, può presentare uno o più documenti giustificativi che saranno rimborsati fino a concorrenza dell’importo massimo spettante previsto per la categoria di appartenenza.

4. Per incarichi di durata complessiva tra le otto e le dodici ore, è prevista la fruizione di un pasto. In caso di incarichi di più giorni, la fruizione dei pasti nella prima e nell’ultima giornata di missione è prevista in caso la stessa missione comprenda l’orario abituale dei pasti (12-14.30 e 18.30-21.30).

5. Al personale, ivi compreso quello di cui al precedente art. 4, inviato in missione per:

attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza;
attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;
attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
attività di escavazione e rilevamento nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;
attività che comportino imbarchi su unità sia marittime che ferroviarie;

che si trova nell’impossibilità di fruire del pasto o del pernottamento, per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposto, dietro specifica richiesta scritta, un rimborso forfetario giornaliero di Euro 25,82 lordi, in luogo dell’importo corrispondente al costo del pasto e di Euro 51,65 lordi, in luogo dell’importo corrispondente al pernottamento. I predetti importi sono convertiti, rispettivamente, in 50 e 100 dollari in caso di missioni estere.

6. Per le missioni effettuate all’estero, in alternativa alla attribuzione dell’intera indennità di trasferta tabellare, è consentito, dietro presentazione di idonea documen-tazione, il rimborso della spesa sostenuta per l’alloggio in albergo.

7. In tale caso, l’indennità è ridotta di un terzo. Per quanto riguarda il pernottamento, il rimborso non può superare i 250 dollari giornalieri, per professori ordinari e Direttore amministrativo, ed i 200 dollari per tutte le altre categorie.

8. Al dipendente inviato in missione in Italia è riconosciuto, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo a quattro stelle, per il personale docente, ricercatori, Direttore amministrativo, dirigenti e cat. EP, e a tre stelle per il rimanente personale.
9. Si provvede comunque al rimborso dell’intera spesa sostenuta nel caso in cui l’hotel, pur di categoria superiore a quella spettante, sia sede di convegno e pratichi tariffe agevolate. Il rimborso è concesso per un importo fino al 20%, superiore a quello minimo previsto per la sistemazione nella categoria di spettanza.

10. In ottemperanza alla L. n. 662/96, il dipendente deve pernottare in un albergo convenzionato; nel caso in cui il dipendente non utilizzi una struttura convenzionata, ha diritto al rimborso della spesa, nel limite del costo più basso della categoria di spettanza, praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di missione, e nella zona di interesse della stessa per il dipendente. Solo la comprovata indisponibilità di stanze nelle summenzionate strutture, debita-mente documentata, dà diritto ad un rimborso maggiore. Analoga disposizione si applica al personale non dipendente dell’Università, che dovesse soggiornare per motivi di servizio (commissioni di concorso, valutazioni comparative, congressi, ecc.) nella provincia di Trieste. In ogni caso, qualora il dipendente non soggiorni in una struttura convenzionata in località ove tali strutture sono presenti ed in mancanza di adeguata motivazione, verrà riconosciuto un rimborso massimo di euro 100 per gli hotel tre stelle ed euro 130 per gli hotel quattro stelle.
11. Per i soggiorni effettuati in territorio nazionale, la categoria alberghiera deve risultare dalla fattura o ricevuta fiscale emessa dall’albergo, ovvero desunta dall’annuario alberghi o da Internet.
12. Nel caso di missioni di durata superiore ad un giorno, deve essere previsto il rientro giornaliero, ove non vi siano esigenze inerenti alla missione che impongano il pernottamento fuori sede, e ove il rientro non richieda più di 90 minuti con il mezzo di trasporto più veloce.
13. La mancanza dei previsti collegamenti, o l’eccezionale moti-vo inerente allo svolgimento della missione, per cui venga richiesto il pernottamento nel luogo della missione deve essere motivato nel provvedimento che autorizza la missione.

14. Il rientro giornaliero in sede è comunque obbligatorio nel caso in cui la missione sia effettuata con mezzo proprio; sempre per i casi in cui il mezzo di trasporto più veloce (escluso il mezzo aereo) impieghi, per il rientro, non più di 90 minuti.
15. Le persone di diversa qualifica, inviate in missione al seguito e per collaborare con personale di qualifica più elevata, o facenti parte di delegazione ufficiale dell’Ateneo, possono essere autorizzate a fruire delle sistemazioni alberghiere previste per la persona in missione di qualifica più elevata (la corrispondente qualifica/indennità non è invece derogabile).