Articolo 8 – Unità organizzative di staff
1. Le unità organizzative di staff sono istituite per il perseguimento di particolari obiettivi, per il presidio di attività di natura eterogenea, anche non continuativa o temporanea, oppure caratterizzate dallo svolgimento di attività che richiedono alta specializzazione professionale.
2. Devono svolgere attività di natura trasversale, di collegamento interfunzionale tra diverse unità organizzative o ad alto contenuto professionale e specialistico.
3. L’incarico di responsabile delle unità di staff viene conferito, nel rispetto della regolazione vigente, in relazione al grado di autonomia e di responsabilità propri del ruolo di cui trattasi.
L’Unità di staff può sotto articolarsi in almeno due unità di terzo livello (Servizi), nel caso in cui sia necessario specializzare diversi ambiti di attività, in ragione dell’affidamento di funzioni particolarmente diversificate e multiformi, seppure interconnesse.