Articolo 10 - Regole per la progettazione e l’istituzione delle unità organizzative
1. La progettazione e l’istituzione di unità organizzative di cui all’articolo precedente devono prevedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a. l’esistenza di un obbligo normativo relativo all’istituzione dell’unità organizzativa a presidio di determinate attività. L’obbligo può essere attuato anche mediante l’individuazione di un presidio organizzativo definito e riconoscibile.
b. la necessità di soddisfare bisogni, erogare servizi, gestire risorse, attività, processi, progetti per il raggiungimento di un risultato specifico che è possibile presidiare in modo efficace, efficiente, economico con l’istituzione di un’unità organizzativa.
2. Le unità organizzative devono rispettare le seguenti regole di base:
a. il responsabile è individuato con atto formale.
b. le attività presidiate dalle unità organizzative devono essere caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, interdipendenza o affinità tecnica;
c. le attività presidiate devono possedere livelli di complessità e volumi minimi misurati sulla base di indicatori prestabiliti;
d. l’attivazione delle unità organizzative presuppone un numero minimo di unità di personale formalmente assegnate, con professionalità coerenti rispetto alle attività presidiate, risorse, tecnologie e spazi sufficienti;
e. il numero di persone assegnate all’unità organizzativa può scendere sotto la soglia minima, di cui all’allegato 1, per un periodo non superiore a dodici mesi. Trascorsi dodici mesi senza che sia stato ripristinato il numero minimo, le competenze attribuite all’unità organizzativa confluiscono nell’unità immediatamente superiore o in capo al dirigente ed essa viene disattivata;
f. non è possibile articolare una unità organizzativa in una sola unità organizzativa subordinata;
g. non possono essere istituite due unità organizzative cui corrispondono gli stessi ambiti di responsabilità;
h. il nome dell’unità organizzativa deve indicare la tipologia di unità tra quelle specificate nel presente regolamento. Il nome proprio dell'unità deve descriverne sinteticamente la missione.
3. L’istituzione di unità organizzative avviene con specifico atto di organizzazione ove sono esplicitate le scelte organizzative ispirate ai principi e criteri di cui al presente regolamento. Gli atti di organizzazione devono inoltre indicare la missione delle unità organizzative, i servizi da erogare, le risorse umane assegnate, il volume e la complessità delle attività gestite risultanti dalla rilevazione di dati oggettivi.
4. In prima applicazione l’istituzione delle unità organizzative avviene sulla base di un’analisi organizzativa condivisa con i responsabili delle strutture pre-esistenti, condotta con riferimento ai processi ed ai servizi da erogare.