Articolo 6 – Modello organizzativo generale
1.I servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo possono essere gestiti come segue, nel rispetto degli standard e delle regole generali che l’Amministrazione Centrale, in base agli indirizzi degli organi di Ateneo, ha facoltà di individuare:
a. esclusivamente dalle strutture dell’Amministrazione Centrale;
b. esclusivamente dalle strutture dei Dipartimenti;
c. con modelli organizzativi di erogazione integrati in cui la gestione è ripartita tra le strutture dell’Amministrazione Centrale e le strutture dei Dipartimenti nel rispetto di standard, regole generali e di processo individuate dall’Amministrazione Centrale, in base agli indirizzi degli organi di Ateneo.
2.Le strutture di servizio si articolano in:
a. strutture permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni e attività di carattere istituzionale e/o continuativo;
b. strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti, di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolgimento di funzioni rilevanti di integrazione tra più strutture o di funzioni di supporto professionale o specialistico a più strutture, in ogni caso per un tempo definito ed in relazione al risultato da realizzare.