Articolo 12 – I servizi dell’Amministrazione Centrale
1.L’Amministrazione Centrale presidia, regola e standardizza i servizi amministrativi e tecnici dell’Ateneo e gestisce i servizi a supporto della didattica e della ricerca di carattere generale e di natura trasversale.
2.I servizi dell’Amministrazione Centrale possono articolarsi in tre livelli che coincidono con quelli dell’art. 7 del presente regolamento e ne seguono le regole. Il primo livello coincide con le aree dirigenziali.
3.Le unità organizzative di primo livello dell’Amministrazione Centrale sono differenziate per funzione e rispondono al Direttore generale.
4.Lo Staff del Rettore e Direttore generale è l’insieme di unità organizzative di secondo e terzo livello a supporto del Rettore, dei Prorettori e del Direttore generale. A queste unità si applicano le regole dell’art. 8 del presente regolamento.