Articolo 18 - Dirigenti
1. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti e in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli, coadiuvano gli organi accademici ed il Direttore generale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione.
2. I dirigenti operano con criteri di imparzialità, legalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché di trasparenza ed economicità degli atti e dei procedimenti nei relativi settori di attività; sono responsabili dell'efficienza nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro attribuite. Improntano la propria attività alle regole della comunicazione pubblica.
3. I dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica:
a. curano l’attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale, alla cui individuazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte;
b. svolgono i compiti a essi attribuiti dal provvedimento di assegnazione dell’incarico dirigenziale;
c. definiscono regole e impartiscono direttive a tutto il personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo negli ambiti tecnici di propria competenza;
d. definiscono la programmazione, la pianificazione delle attività e formulano i fabbisogni delle risorse agli organi di Ateneo attraverso i competenti uffici dell’Amministrazione Centrale;
e. collaborano con il Direttore generale per determinare le scelte organizzative, supportati dai responsabili delle unità di secondo e terzo livello;
f. definiscono l’organizzazione del lavoro e propongono le articolazioni interne delle proprie aree, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle norme contenute nel presente regolamento e degli indirizzi del Direttore generale;
g. assegnano gli obiettivi al personale della struttura non titolare di incarichi e propongono al Direttore Generale gli obiettivi da assegnare al personale titolare di incarichi;
h. valutano il personale della struttura non titolare di incarichi e propongono al Direttore Generale la valutazione del personale titolare di incarichi;
4. I dirigenti sono responsabili dei processi di gestione e sviluppo professionale delle persone loro assegnate, dei processi di comunicazione delle informazioni all’interno delle unità organizzative di cui sono a capo, che attuano in collaborazione con i responsabili di secondo e terzo livello.
5. I dirigenti inoltre, in particolare:
a. assumono, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di propria competenza dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione, per quanto concerne i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali, d’importo superiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia, nonché stipulano i relativi contratti;
b. assumono i provvedimenti di propria competenza d’importo inferiore alle soglie fissate dal regolamento per le spese in economia;
c. sovrintendono ed esercitano poteri di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili delle unità organizzative sotto-ordinate, con potere sostitutivo in caso di inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive;
d. esprimono parere sul conferimento degli incarichi;
e. assumono tutte le iniziative per migliorare i servizi, semplificare le procedure, ottimizzare le risorse, migliorare il benessere organizzativo e la motivazione del personale, promuovere le pari opportunità
f. propongono al Direttore Generale gli orari di apertura al pubblico;
g. sono personalmente responsabili, in quanto sub-consegnatari, dei beni mobili e degli spazi all’interno dei beni immobili in uso all’Università ed a loro affidati;
h. curano la pubblicazione di tutti gli atti, notizie ed informazioni per cui essa è prescritta sul sito web di Ateneo, sulla base di norme generali, regolamenti o direttive interni.