Art. 4 – Istituzione e attivazione dei Master
1. L’istituzione dei Master è proposta dai Dipartimenti singolarmente o per aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di istituzione, dovrà essere individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattico-amministrativa del corso.
2. Le scadenze per l’istituzione/attivazione dei Master vengono stabilite annualmente dalla “Circolare sull’istituzione/attivazione dei Master universitari”, che viene pubblicata, di regola, entro il mese di febbraio.
3. Le proposte di istituzione (Scheda di Presentazione/Regolamento Didattico) avvengono tramite la procedura informatizzata e devono contenere:
a) livello del Master;
b) denominazione completa del Master;
c) denominazione completa del Master in lingua inglese;
d) lingua ufficiale del corso;
e) durata del corso e Crediti Formativi Universitari (CFU);
f) nome del docente proponente (professore o ricercatore di ruolo, afferente al Dipartimento proponente – unità principale);
g) sede del Master;
h) titoli ed eventuali ulteriori requisiti di accesso;
i) ordinamento didattico del corso;
j) ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative previste con l’indicazione specifica della tipologia, dei moduli, del relativo Settore Scientifico Disciplinare, delle ore e dei CFU corrispondenti e modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie ai fini dell’acquisizione dei CFU e della prova finale;
k) obiettivi formativi del corso;
l) profilo professionale e possibili sbocchi occupazionali e professionali previsti, definiti anche sulla base di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni rappresentative - a livello locale o nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni da cui emerga la coerenza del progetto formativo con la domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni;
m) indicazione degli eventuali enti coinvolti e forma di coinvolgimento;
n) numero minimo e numero massimo di iscritti;
o) definizione dei criteri di selezione dei candidati;
p) ammontare dei contributi di iscrizione;
q) piano finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del corso;
r) indicazione sulla partecipazione di uditori, laddove prevista, con specificazione delle attività formative che gli uditori potranno frequentare, che non potranno in ogni caso includere le attività di tirocinio;
s) delibera del/dei Dipartimento/i coinvolto/i;
t) delibera del Centro di spesa;
u) delibera della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento proponente per i Master di nuova istituzione;
v) relazione sull’edizione precedente di cui all’articolo 22 del presente regolamento per i Master riattivati.
4. Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di un Master è fissato a dieci.
5. Nel caso di Master attivati in ambito medico/chirurgico, che prevedano attività clinica, il numero minimo può essere ridotto a cinque, fermo restando la sostenibilità del corso.
6. Le proposte di istituzione vengono inviate all’ufficio competente che provvede ad inoltrarle al Presidio della Qualità per le valutazioni, dopo aver verificato la completezza delle informazioni e della documentazione prevista. Acquisito il parere del Presidio della Qualità, tutte le proposte di istituzione ritenute idonee verranno sottoposte all’approvazione degli Organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.
7. Le proposte di istituzione di corsi di Master, con sede amministrativa diversa dall’Università degli Studi di Trieste, dovranno essere approvate dal Dipartimento di afferenza assieme alla proposta di atto convenzionale e alla documentazione prevista all’articolo 23. Anche queste proposte verranno sottoposte all’approvazione degli Organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.