Art. 7 – Requisiti di ammissione
1. Ai fini dell’ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo:
a) per i Master di primo livello, la laurea triennale o titolo equivalente;
b) per i Master di secondo livello, la laurea conseguita secondogli ordinamenti previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, la laurea specialistica conseguita secondo il D.M. n. 509/1999 e la laurea magistrale conseguita secondo il D.M. n. 270/2004.
2. Per quanto riguarda l’ammissione ai Master di cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in materia. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio di Corso del Master - ove istituito – o del Consiglio di Dipartimento, ai soli fini dell’iscrizione.
3. Può essere consentita l’iscrizione “con riserva” agli studenti laureandi, in difetto esclusivamente della prova finale, purché conseguano il titolo entro la data di avvio delle attività didattiche.
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio. Lo studente ammesso, che risultasse iscritto ad altro corso di studi, dovrà presentare domanda di sospensione o rinuncia agli studi al corso di provenienza. Detta incompatibilità non si applica ai corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della normativa vigente in materia.