Art. 5 – Riedizioni di Master già attivati
1. Qualora si intenda richiedere l’attivazione di un Corso di Master che sia già stato valutato ed attivato nell’anno accademico immediatamente precedente, sarà necessario presentare una proposta di riedizione seguendo l’iter di cui all’articolo 4 del presente regolamento, solo nel caso in cui sia prevista l’introduzione di modifiche sostanziali alla struttura del corso, rispetto a quanto indicato nella proposta di istituzione.
2. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni riguardanti:
a) la denominazione del corso;
b) gli obiettivi formativi;
c) il livello del Master (primo o secondo);
d) la modifica dell’ordinamento didattico del corso superiore a 6 CFU;
e) il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master;
f) la/e struttura/e didattica/che proponente/i;
g) la struttura a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.
3.Per l’attivazione di edizioni successive di corsi di Master che non prevedono modifiche sostanziali, è comunque necessario presentare:
a) la delibera di approvazione della proposta di riedizione del Master da parte del Dipartimento responsabile;
b) l’approvazione del piano finanziario preventivo da parte del Centro di spesa competente;
c) la relazione di cui all’articolo 22 del presente regolamento relativa all’edizione immediatamente precedente.
4. Il Corso di Master, che nell’edizione precedente ha registrato un disavanzo nel bilancio consuntivo, può essere riproposto qualora il piano finanziario relativo alla nuova edizione dimostri l'equilibrio finanziario dell'intera iniziativa pluriennale.
5. Nella circolare, di cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento, verrà indicata annualmente la procedura per la proposta di riedizione dei corsi di cui al comma 3 del presente articolo.