Art. 3 – Principi generali e finalità
1. L’Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di Master di primo o secondo livello.
2. La denominazione “Master universitario di primo o secondo livello dell’Università degli studi di Trieste” si applica esclusivamente ai corsi istituiti e attivati ai sensi del D.M. n. 270/2004, del Regolamento didattico di Ateneo e del presente regolamento.
3. I Master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e sono finalizzati a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali.
4. I corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con Enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.