Articolo 3 – Autorizzazione e sottoscrizione
1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 per le prestazioni tariffate, i contratti di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti all’approvazione degli organi deliberanti delle unità organizzative competenti prima di essere sottoscritti dai Responsabili delle medesime.
2.Per organi deliberanti si intendono, per i dipartimenti, il Consiglio di Dipartimento; per le unità organizzative dell’amministrazione centrale, il Consiglio di Amministrazione.
3.I contratti devono essere corredati del piano finanziario, nel rispetto dell’Allegato A al presente Regolamento, e dell’elenco del personale coinvolto nell’attività. Il piano finanziario deve essere redatto dal responsabile scientifico e/o coordinatore, nel rispetto delle esigenze connesse all’esecuzione della prestazione nonché delle indicazioni di cui ai successivi articoli 4 e 9.
4.All'atto della richiesta di autorizzazione deve essere allegata dal soggetto richiedente la seguente documentazione:
a)una bozza del contratto, come da schema Allegato B, completa degli elementi di cui al successivo articolo 4;
b)un prospetto dei costi previsti, secondo quanto indicato nell’Allegato A, inclusa una previsione dei profili professionali e dei compensi al personale dipendente direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'attività;
c)dichiarazione di insussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico e dell’unità organizzativa;
d)analisi dei rischi relativi al rapporto contrattuale e relative forme di mitigazione adottate, ove richieste dall’organo deliberante dell’unità organizzativa.
5.Per la modifica delle condizioni previste dal contratto e per l’eventuale risoluzione consensuale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’organo deliberante competente.
6.La competenza alla sottoscrizione del contratto è definita dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.