Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi
CAPO II - CONTRATTI
Articolo 6 – Strutture e risorse umane
- Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione con persone afferenti ad altre unità organizzative, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto universitario, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività istituzionali. Le attività possono essere svolte altresì mediante associazioni temporanee di scopo.
- Nel caso in cui, per l’esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a soggetti esterni all’Università limitatamente alla durata del contratto e alle disponibilità finanziarie. I suddetti incarichi dovranno essere approvati dagli organi deliberanti delle unità organizzative, nel rispetto della normativa in vigore sul conferimento di incarichi esterni e comunque entro i limiti del 40% dell’ammontare complessivo del corrispettivo sulla base di specifica ed esplicita motivazione.
- L’impiego di personale appartenente ad altra istituzione universitaria o ad altro ente pubblico dovrà essere subordinato ad apposita autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’impiego di personale appartenente ad altra struttura di questa Università è subordinato alla comunicazione alla struttura medesima.
- La responsabilità scientifica delle attività può essere assunta da professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo di categoria EP e D, nonché dai collaboratori esperti linguistici, in ragione dei rispettivi livelli di autonomia e responsabilità definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
- Per i professori e i ricercatori che nella valutazione CVR non raggiungono l’IPM nell’anno di competenza del contratto è fatta salva la possibilità prevista dal comma 4, ma l’eventuale erogazione di compensi personali è impedita sino a che l’indicatore suddetto non risulti raggiunto. Decorsi tre anni dal momento della maturazione del diritto al compenso senza che l’IPM sia raggiunto, il compenso individuale viene destinato al fondo per la premialità del personale docente, previsto dall’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.