Articolo 14 – Attività di ricerca e di consulenza
1.Le prestazioni di cui al presente articolo consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant’altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l’interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.
2.Nell’accettare incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, dovrà essere garantita la pubblicabilità dei risultati, anche se assoggettata, nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, all’obbligo di riservatezza in corso d’opera e ad una autorizzazione espressa del soggetto finanziatore.
3.Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell’ambito di una ricerca o di una consulenza commissionata da un soggetto terzo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.
4.Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità, in quote da pattuirsi, oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’inventore ad essere riconosciuto tale.